Normativa buste in plastica e buste biodegrabili

Le nuove regole in vigore dal 2018

UN ESTRATTO DELLA NORMATIVA BUSTE
Il 13 agosto 2017 è entrata in vigore la legge 123/2017, di conversione del D.L. 91/2017, che all’art. 9 bis contiene la nuova normativa sulle borse di plastica. Essa recepisce la direttiva UE 2015/720 ed abroga la precedente disciplina (art. 2 D.L. 2/2012).
La nuova normativa, inserita nel d.lgs. n. 152/2006, si applica a tutte le borse di plastica, ossia realizzate con polimeri, “con o senza manici”, e in particolare tanto a quelle “fornite ai consumatori per il trasporto di merci o prodotti” (ad esempio borse alla cassa), quanto a quelle “richieste a fini di igiene o fornite come imballaggio primario per alimenti sfusi” (reparti ortofrutta, gastronomia, macelleria, etc.). Sanzioni da 2.500 a 25.000 euro, elevabili fino a 100.000 euro, per chi viola o elude la legge.

A seguito dell’entrata in vigore della suddetta normativa, che integra la già esistente Legge 28/2012, possono liberamente circolare (con l’obbligo di cessione a titolo oneroso) due tipologie di shopper: le borse biodegradabili/compostabili e le borse di plastica rispondenti ai seguenti requisiti.

BORSE BIODEGRADABILI E COMPOSTABILI
PER USO ALIMENTARE:

Queste shopper devono essere certificate come “biodegradabili e compostabili” (UNI EN 13432:2002) da organi accreditati e riconoscibili dai relativi marchi. Devono essere apposti gli elementi identificativi del produttore nonché diciture idonee ad attestare il possesso dei requisiti di legge (ad esempio “Borsa per il trasporto, biodegradabile e compostabile UNI EN 13432:2002, prodotta da…”).

NORMATIVA BUSTE: LINEE GUIDA NEL RISPETTO DELLA LEGGE
• Spessore del materiale: <15 micron
• Obbligo della seguente dicitura: “biodegradabili e compostabili (UNI EN 13432:2002) da organi accreditati e riconoscibili”
• Conformità alla normativa sull’utilizzo dei materiali destinati al contatto con gli alimenti DM 21/3/1973 [regolamenti (UE) 10/2011, (CE) 1935/04 e (CE) 2023/06]
• Non possono essere cedute gratuitamente e il prezzo di vendita per singola unità deve risultare dallo scontrino o fattura d’acquisto

BORSE RIUTILIZZABILI PER IL TRASPORTO
DI MERCI IN PLASTICA TRADIZIONALE:

In questo caso viene fatta distinzione tra maniglia esterna o interna.

Buste con manico a bretella secondo normativa buste

Borse di plastica riutilizzabili con maniglia esterna:
– spessore del materiale superiore a 100 micron se utilizzata in esercizi che vendono solo prodotti diversi dai generi alimentari (minimo 10% plastica riciclata).
– spessore del materiale superiore a 200 micron se utilizzata in esercizi che vendono prodotti e generi alimentari (minimo 30% plastica riciclata).

Buste con manico a fagiolo secondo normativa buste

Borse di plastica riutilizzabili con maniglia interna:
– spessore del materiale superiore a 60 micron se utilizzata in esercizi che vendono solo prodotti diversi dai generi alimentari (minimo 10% plastica riciclata).
– spessore del materiale superiore a 100 micron se utilizzata in esercizi che vendono prodotti e generi alimentari (minimo 30% plastica riciclata).

La Plast idea, da sempre attenta sia alle problematiche ambientali che rispettosa della legge vigente, commercializza solo articoli a norma, come le nostre buste in Mater-Bi e le shopper in plastica. Per quanto riguarda le borse riutilizzabili in plastica devono essere apposti gli elementi identificativi del produttore nonché diciture idonee ad attestare il possesso degli spessori e degli altri requisiti della normativa buste, diciture che potete trovare su tutte le nostre buste.

Tutte le shopper (sia compostabili che riutilizzabili) non possono essere distribuite a titolo gratuito e a tal fine il prezzo di vendita per singola unità deve risultare dallo scontrino fiscale/fattura dei prodotti venduti. Premesso che l’aliquota IVA della cessione delle borse di plastica è il 22%, sarà pertanto necessario, a partire dal 1 gennaio 2018, adeguare il proprio misuratore fiscale predisponendo un reparto specifico per i sacchetti, in quanto la norma obbliga di riportare con “voce distinta” sullo scontrino fiscale/fattura l’addebito del costo della borsa se consegnata. Spetterà quindi al commerciante fissare il costo perché la legge non può imporre un prezzo a un prodotto. E come prevede la circolare MISE del 07/12/2017 0537605, le shopper possono anche essere vendute sottocosto.

L’obbligo di pagamento delle borse ultraleggere trova la sua ratio nell’esigenza di avviarne una progressiva riduzione della commercializzazione. Per tale tipologia di borse gli obiettivi europei di riduzione del consumo sono vincolanti. L’obiettivo della normativa buste è dare un valore visibile al bene, prima in apparenza gratuito. Il “prezzo” è un “pregio” e questo dovrebbe indurre il consumatore in comportamenti consapevoli. Inoltre tali sacchetti biodegradabili possono essere destinati alla raccolta di rifiuti organici destinati al compostaggio.

L’integrazione della legge esposta a inizio gennaio non prevedeva, per questioni di igiene, la possibilità di portare da casa i sacchetti da utilizzare per i prodotti ortofrutticoli. Tuttavia a inizio aprile si è riacceso il dibattito su questo punto della normativa, dal momento che il Consiglio di Stato ha autorizzato i consumatori a comprare i sacchetti da qualsiasi altra parte e portarli in negozio per riempirli con la merce che desiderano acquistare, purché esse siano buste a norma. Tuttavia la questione rimane ancora da definire, anche se una certezza c’è: la strada da percorrere è esclusivamente quella delle borse riutilizzabili adatte al contatto con gli alimenti.

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